Sentenza del 06/04/2018 n. 21/2 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Bolzano

Rapporto concessorio tra provincia autonoma e società di trasporto pubblico

Nell’ambito di rapporto concessorio tra provincia autonoma e società di trasporto pubblico i contributi erogati dall’ente rappresentano somme versate all’interno di un rapporto non sinallagmatico e, come tali, non imponibili IVA ex art. 2 D.p.r. n° 633/1972 ed esenti ai fini delle imposte dirette ex art. 3 D.L. n. 833/1986. La Commissione tributaria di II grado di Bolzano ha così respinto l’appello dell’Ufficio ribadendo le ragioni già espresse dal giudice di prime cure secondo il quale, in forza degli interventi legislativi operati dal legislatore provinciale (art. 27 L.P. n. 10/2005 e art. 6 L.P. n. 111/2006), il rapporto esistente tra provincia autonoma e società ricorrente andava qualificato non come “contratto di servizio”,  ma come “rapporto concessorio”.  I giudici tirolesi hanno, inoltre, spiegato che l’art. 8 del Regolamento CE n. 1370/2007 ha stabilito che l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto decorra a far data dal 3 dicembre del 2019. Ne deriva che durante il periodo transitorio, in presenza di provvedimenti concessori validi, non è possibile attribuire ai relativi rapporti una natura giuridica diversa, a nulla rilevando che, nell'arco di tempo 2004-2006, la Provincia Autonoma di Bolzano avesse già adottato il sistema del contratto di servizio.

Testo integrale della sentenza