Sentenza del 13/03/2020 n. 1822/4 - Consiglio di Stato

Rapporti tra sede centrale e sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali

E’ la Commissione Tributaria Regionale (CTR), non la sezione staccata della stessa, il giudice precostituito per legge a trattare gli appelli avverso le pronunce emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali di una regione. Non rileva, ai fini della definizione del “giudice naturale”, ex art. 25 c. 1 della Costituzione, che la sezione staccata, “per criteri interni di riparto”, operi  in un determinato ambito territoriale. Nel caso di specie l’Ordine degli Avvocati di Lecce aveva appellato la sentenza del TAR, di rigetto del ricorso proposto avverso il decreto con cui il Presidente della CTR della Puglia aveva disposto il trasferimento presso la sede centrale di Bari di tutti gli appelli iscritti a ruolo nell’anno 2015, nelle sezioni distaccate di Lecce e di Taranto, per i quali non era stata ancora fissata udienza. Il Consiglio di Stato ha confermato l’esito della pronuncia di primo grado, ribadendo che le Commissioni Tributarie Regionali costituiscono uffici giudiziari unitari mentre le sezioni staccate operano quali mere articolazioni interne. Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, “il rapporto tra sede e sezione staccata non è di vera e propria competenza e lo spostamento, con criteri oggettivi, di una generalità di fascicoli dalla sezione staccata alla sede o viceversa non determina alcuna lesione al principio del giudice naturale previsto dall’art. 25 Cost., nemmeno se disposta con riferimento a controversie già iscritte a ruolo”.

Testo integrale della sentenza