Sentenza del 22/04/2016 n. 30/02 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Bolzano

Ragionevolezza della sanzione in caso di omessa indicazione del valore della lite.

La Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze proponeva appello contro la sentenza della Commissione di 1°grado di Bolzano che aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso l'invito al pagamento con cui l'ufficio di segreteria della stessa Commissione aveva richiesto il pagamento di €1500 per omesso pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.6 del DPR115/02.

Nel caso di specie non si contestava, infatti, la semplice evasione del contributo unificato bensì l'omessa indicazione del valore della lite, violazione sanzionata dal DPR 115/02 con il pagamento dell'importo di €1500. I giudici argomentano che, anche se il contributo unificato calcolato in base al valore della lite in questione sarebbe stato di soli €30, la norma sanzionatoria, che condanna al pagamento di €1500, non appare irragionevole poiché, continuano i giudici tirolesi: "persegue lo scopo di realizzare un effetto cogente e dissuasivo nei confronti degli operatori del processo tributario."

Testo integrale della sentenza