Sentenza del 08/04/2021 n. 1418/13 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso per Cassazione respinto

È illegittima l’irrogazione di una sanzione nel caso di mancato pagamento del raddoppio del contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002 nell’ipotesi di ricorso per Cassazione inammissibile. L’ “ulteriore importo” previsto dalla norma citata, infatti, ha già di per sé natura sanzionatoria e costituisce principio generale quello dell’inapplicabilità delle sanzioni sulle sanzioni. Lo dicono i Giudici della Commissione Tributaria della Regione Lombardia, i quali hanno accolto le istanze del contribuente, confermando la sentenza di primo grado. Di contro, nel caso di specie, l’Amministrazione sosteneva che l'ulteriore importo ex art. 13, c. 1 quater, DPR 115/2002, avesse natura di tributo e non già di sanzione e, pertanto, in caso di mancato pagamento del raddoppio del contributo, ben poteva trovare applicazione il procedimento di recupero di cui all’art. 16 D.p.r. n. 115/2002. I Giudici della CTR, nel valorizzare le osservazioni dei giudici di primo grado e muovendo dall’insegnamento di C. Cost. 18/2018, hanno ribadito che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a carico del soccombente nei giudizi civili di impugnazione (raddoppiato per i processi davanti alla Corte di Cassazione), ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria ed è diretto a contenere il numero dei procedimenti di impugnazione e non già a compensare il servizio di giustizia.

Testo integrale della sentenza