Sentenza del 15/09/2020 n. 1910/13 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Raddoppio del contributo unificato e notifica del provvedimento sanzionatorio

È corretta la notifica del provvedimento sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato direttamente al trasgressore-contribuente. Lo ha deciso la Commissione Tributaria della Regione Lombardia, la quale ha rigettato il ricorso della parte appellante e confermato quanto deciso dal giudice di primo grado. Nel caso di specie occorre distinguere tra la fase giudiziaria e la fase amministrativo-tributaria: dalla prima sorge l'obbligazione "sanzionatoria" del raddoppio del contributo unificato; la seconda, invece, riguarda la riscossione dell’importo come da dispositivo del giudice. Conseguentemente l’atto di liquidazione non deve essere notificato al domicilio eletto in sede processuale, ma direttamente presso quello personale del contribuente (Cass., 9 novembre 2016, n. 22867).

Testo integrale della sentenza