Sentenza del 28/08/2017 n. 2434/4 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Raddoppio dei termini ordinari di accertamento in caso di violazione di norme penali

I termini ordinari di accertamento sono raddoppiati per il periodo di imposta in cui sia stata commessa una violazione che implichi obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., laddove il fatto acclarato integri concretamente tutti gli elementi costitutivi di uno dei reati di cui al d.l. n. 74 del 2000, e anche qualora emerga successivamente allo spirare del termine di decadenza per l’accertamento. In base a tale principio i giudici calabresi hanno accolto l’appello del contribuente ribadendo, altresì, che spetta al giudice tributario verificare anche nell’ipotesi di archiviazione della “notitia criminis”, se sia configurabile il reato denunciato, poiché se non vi è stata alcuna violazione di norme penali la proroga non può operare. Nel caso di specie, infatti, essendosi accertato che i capitali costituiti all’estero non erano frutto di redditi sottratti a tassazione, il contribuente non era incorso in alcuna violazione di norme penali per cui la proroga non poteva essere esercitata.

Testo integrale della sentenza