Sentenza del 05/03/2020 n. 679/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Raddoppio dei termini di decadenza per l’attività di accertamento

Per i periodi di imposta antecedenti al 2016, il Legislatore ha previsto il raddoppio di termini di decadenza per l’attività di accertamento “quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74” (art. 37, D. L. 4 luglio 2006, n. 223 commi da 24 a 26). E’ questa la conclusione a cui è pervenuta la CTR emiliana in accoglimento del ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Spiegano i giudici che la legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), nell’eliminare il raddoppio dei termini di decadenza, ha previsto che per i periodi di imposta antecedenti il 2016, come nel caso di specie, rimangano operative le previgenti disposizioni in materia di raddoppio dei termini.

Testo integrale della sentenza