Ordinanza del 06/04/2017 n. 8982/5 - Corte di cassazione

Qualificazione di un’attività economica come “professione abituale” ai fini dell’accertamento

L’ente accertatore non può utilizzare le metodologie destinate ai soggetti che producono reddito d’impresa  se l’attività economica soggetta ad accertamento non è qualificabile in termini di “professione abituale”. Lo dicono i giudici della Suprema Corte i quali, dopo aver verificato che dalla pronuncia impugnata non emergeva alcuna diretta valutazione, da parte dei giudici, della ricorrenza del requisito della “professionalità abituale”, hanno cassato la sentenza con rinvio alla stessa CTR. Nel caso di specie sia l’amministrazione finanziaria che le commissioni tributarie avevano ritenuto le tre vendite immobiliari effettuate dal contribuente come estrinsecazione di “professionalità abituale” e avevano dunque ritenuto legittimo di adottare la metodologia di accertamento prevista dall’art. 39,comma 2, D.P.R. n. 600/1973.


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