Sentenza del 07/05/2021 n. 2414/1 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Prove esibite in appello dall'ufficio rimasto contumace in primo grado

Sono ammissibili le prove che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi in primo grado, ha esibito per la prima volta nel giudizio di appello. Lo dicono i Giudici della Commissione Tributaria della Regione Lazio, che hanno accolto le istanze dell'ufficio e ribaltato la sentenza di primo grado. Nel caso di specie, i giudici di prime cure avevano accolto il ricorso del contribuente, in quanto ritenevano che le pretese tributarie fossero prescritte e il Concessionario contumace non avesse fornito alcuna prova documentale contraria. I Giudici della CTR del Lazio, invece, hanno sottolineato che, così come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass. n. 10567/2012 e n. 2019/2012), la suddetta produzione documentale non è preclusa dal disposto di cui all’art. 345, 3° co., c.p.c., considerato che la stessa costituisce una mera difesa consentita anche alla parte che sia rimasta contumace in primo grado; di conseguenza, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, sia pure se preesistenti al giudizio svoltosi in prime cure ed anche qualora non si sia ottemperato all’ordine giudiziale di produzione degli stessi come impartito dal primo giudice (così, ex multis, Cass. Sez. Trib. nn. 9511/2008 e 6949/2006).

Testo integrale della sentenza