Sentenza del 18/01/2018 n. 63/4 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Prova documentale in caso di redditometro.

“In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” (Cass. civ., sez. VI-5, ord. 28.08.2017 n. 20474). In base a tale recentissima pronuncia della Suprema Corte la CTR fiorentina ha respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo sufficiente come prova documentale il possesso dei redditi in esame per una durata di tempo sufficiente a far presumere che gli stessi siano stati impiegati come provvista per le spese. Nel caso di specie, il contribuente aveva dimostrato la giacenza sul proprio conto di una somma proveniente da una vendita immobiliare in misura congrua rispetto al reddito accertato. Dall’analisi dei movimenti del conto corrente emergeva che i prelievi erano stati attinti dal medesimo conto sul quale erano giacenti tali disponibilità nell’anno considerato, eccedenti rispetto alle spese, assolvendo, pertanto, l’onere probatorio.

Testo integrale della sentenza