Sentenza del 14/01/2020 n. 53/6 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Profili di illegittimità dell’IRBA

L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è illegittima. A tale conclusione è giunta la CTR piemontese dopo aver analizzato la natura del tributo stesso. Il ragionamento dei giudici si basa sul fatto che l’IRBA sia una imposta indiretta non armonizzata gravante su un prodotto già colpito da accisa, per cui dovrebbe trovare applicazione l’art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/1118/CE del 6 dicembre 2008 che richiede “la finalità specifica”. Secondo i giudici piemontesi la tassa è illegittima poiché caratterizzata da sole ragioni di bilancio e non da finalità specifiche, pertanto la contribuente ha pieno diritto al rimborso di quanto versato a titolo di IRBA.

Testo integrale della sentenza