Sentenza del 27/05/2019 n. 918/1 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Principio di sinteticità nella formulazione dei motivi di impugnazione

È inammissibile l’atto di appello che non rispetti il principio di sinteticità dell’esposizione negli  atti processuali. A questa conclusione è giunta la CTR toscana rifacendosi all’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale “la sommarietà della esposizione prevista a pena di inammissibilità dalla normativa processuale implica un lavoro di sintesi e di selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice” (Cass. sent. 15180/2010). Sempre sul punto i giudici fiorentini citano anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 5698/2012 nella quale si è sottolineata l’importanza che la sintesi va assumendo nell’ordinamento processuale. Ciò è attestato anche dall’art. 3, n. 2), del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. 104/2010, il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica. Nel caso di specie l’appello ritenuto inammissibile constava di ben 202 pagine ed era, inoltre, caratterizzato da citazioni normative e di giurisprudenza, nonché di deduzioni la cui pertinenza rispetto all’oggetto non risultava chiaramente individuabile.

Testo integrale della sentenza