Sentenza del 16/02/2023 n. 138/6 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana

Potestà impositiva e sede della società

In tema di imposte sui redditi delle società, il criterio che determina l’assoggettamento delle stesse al sistema impositivo dello Stato è individuato dalla sede effettiva dell’amministrazione, intesa come luogo dove sono esercitati di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell’ente. Tale principio, deducibile dall’art. 73 del TUIR, è confermato non solo da una costante ed unanime giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. trib., ord. 25 luglio 2022, n. 23150; Cass. 11/04/2022, n. 11709 e n. 11710), ma anche da quella eurounitaria (CGUE, sent. 28 giugno 2007, Planzer Luxembourg Sàrl). Pertanto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha respinto l’appello della società contribuente che intendeva far valere, ai fini impositivi, la sede legale da essa stabilita all’estero. Secondo i giudici toscani, infatti, la presenza di elementi di collegamento con uno Stato estero non vale a determinare la potestà impositiva di quest’ultimo, se la sede di direzione ed amministrazione dell’ente sono altrove.

Testo integrale della sentenza