Sentenza del 18/04/2017 n. 1018/2 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Poteri del giudice in sede di rinvio

I poteri attribuiti al giudice tributario sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. I giudici toscani, dopo aver ribadito tale principio, precisano che nella prima ipotesi il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 cpc, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di Cassazione, nella seconda ipotesi, invece, il giudice di merito, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, eliminando le contraddizioni e sopperendo ai difetti argomentativi riscontrati (Cass., sez. Lavoro, n. 12102/2014). Nel caso in esame, in materia di ICI, come affermato nella sentenza n. 8652/2015 con cui la Suprema Corte aveva cassato e rinviato ad altra Sezione della CTR della Toscana la sentenza appellata, l’esenzione di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) non opera in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dell’ente proprietario, ancorchè per finalità di pubblico interesse.

Testo integrale della sentenza