Sentenza del 03/03/2015 n. 259/19 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Per l' Iva su fatture non pagate si dovrà pronunciare la Corte di Giustizia

Per la questione relativa alla variazione in diminuzione dell'Iva su fatture emesse e non pagate, o pagate parzialmente, dal cliente finale, si chiede alla Corte di Giustizia se la direttiva 2006/112/Ce, con riferimento agli artt. 90 e 185, è compatibile con l'obbligo preventivo di tentata escussione, nel rispetto dei principi di neutralità, proporzionalità ed effettività che regolano l'Iva a livello Euro-Unionale (il caso rimesso alla Corte di Giustizia riguarda il mancato pagamento per procedure concorsuali o esecutive non esperite per antieconomicità. A parere dell'Amministrazione finanziaria il diritto al recupero dell'Iva nasce solo dopo aver esperito le procedure esecutive da cui risulti l'infruttuosità. Tale interpretazione risulta però ragionevole solo nel caso in cui il credito è di importo rilevante, mentre risulta anti-economico esperire le procedure esecutive nei casi di crediti modesti).

Testo integrale della sentenza