Sentenza del 13/03/2019 n. 7099/5 - Corte di cassazione

Pace fiscale solo per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi

La controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 a seguito di omesso o carente  versamento dell’IRPEF e impugnata solo per vizi propri, non rientra tra quelle passibili di definizione agevolata. Tale cartella, infatti, non può ritenersi atto impositivo derivando da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente. Nel caso in esame quest’ultimo aveva presentato istanza di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 che, al comma 10, prevede la possibilità per il contribuente di chiedere la sospensione del processo fino al 10 giugno 2019. Spiegano i giudici di Cassazione che alla definizione agevolata possono accedere, a norma del primo comma del su citato decreto,  solo “le controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi”.

Testo integrale della sentenza