Sentenza del 08/06/2020 n. 1121/2 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Opposizione di terzo nel processo tributario

Ai sensi dell’art. 404 c.p.c. l’opposizione di terzo può essere promossa dal titolare di un diritto autonomo, la cui tutela è incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra le parti. Ne consegue che il diritto del terzo deve essere in rapporto di incompatibilità giuridica con l’oggetto della pronuncia, non essendo sufficiente ‒ come nel caso di specie ‒ la mera impossibilità pratica di soddisfare le proprie pretese creditorie. L’opposizione, dunque, è preclusa quando la lesione consegue solo indirettamente dalla sentenza inter alios o questa si pone come mero antecedente storico rispetto al diritto del terzo o quando la sentenza gli rechi un pregiudizio solo di mero fatto. Alla luce di tali considerazioni, la CTR pugliese dichiara inammissibile l’opposizione della società creditrice avverso la pronuncia passata in giudicato tra la società debitrice e l’Ente impositore  avente ad oggetto il recupero di un credito d’imposta. 

Testo integrale della sentenza