Sentenza del 02/03/2023 n. 32/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata

Oneri indeducibili e fatture false

In tema di oneri indeducibili la prova della falsità delle fatture può derivare anche da presunzioni, purchè siano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L’onere di fornire tale prova spetta all’amministrazione finanziaria, mentre la parte è tenuta a dimostrare che le operazioni siano state realmente effettuate. Sulla base di tali principi la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata ha ritenuto oggettivamente falsa la prestazione effettuata dal soggetto fornitore e, di conseguenza, ha dichiarato indeducibile il relativo costo. Spiegano i giudici che la falsità delle fatture è agevolmente desumibile dall’incapacità, dal punto di vista tecnico, del fornitore di effettuare la prestazione. Nel caso di specie, infatti, le fatture emesse risultavano di valore del tutto inconciliabile con il volume d’affari realizzato dal soggetto fornitore desunto dal sistema SERPICO.

Testo integrale della sentenza