Sentenza del 19/05/2017 n. 12631/5 - Corte di cassazione

Oneri delle parti nei casi di accertamento da studi di settore

La motivazione dell’avviso di accertamento basato sugli studi di settore non può limitarsi al solo rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere sempre integrata con le ragioni per le quali vengono disattese le contestazioni sollevate dal contribuente nella fase di contraddittorio. Secondo il ragionamento dei giudici della Cassazione, esposto nella sentenza n. 12631 depositata il 19 maggio, solo in tal modo può emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità dell’onere della prova a carico del contribuente. La Suprema Corte ha, nel caso di specie, abbracciato la tesi del contribuente spiegando che la CTR è incorsa in un evidente vizio logico e in un travisamento degli oneri probatori gravanti sulle parti nel ritenere direttamente riconducibile all’accertamento fondato sugli studi di settore la determinazione del ricarico, senza valutare le giustificazioni addotte dalla ricorrente nonché gli elementi proposti per dimostrare lo scostamento dell’attività accertata dal modello normale.

Testo integrale della sentenza