Sentenza del 24/03/2017 n. 699/1 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Onere probatorio in caso di fatture per operazioni inesistenti

In ipotesi di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria deve fornire la prova, anche presuntiva, che l’operazione fatturata non sia intercorsa tra i soggetti indicati in fattura, nonché indicare gli elementi indiziari su cui si fonda la supposta conoscenza o conoscibilità del cessionario o committente sulla fittizietà delle operazioni. La CTR di Catanzaro, facendo proprio tale orientamento della Suprema Corte (ord. n. 19148/2016) - che attribuisce, tra l’altro, al contribuente l’onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un’operazione fraudolenta - respinge l’appello della contribuente che aveva utilizzato quale costo deducibile una fattura ritenuta, invece, dall’Amministrazione finanziaria relativa ad operazioni inesistenti. Nel caso di specie la fattura contestata sarebbe, infatti, stata pagata interamente in contanti e nessun elemento documentale a supporto della propria posizione era stato fornito dalla contribuente.

Testo integrale della sentenza