Ordinanza del 23/05/2019 n. 14012/5 - Corte di cassazione

Onere della prova per la restituzione del dazio

La società di costruzioni navali che intende beneficiare del diritto alla restituzione forfettaria del dazio pagato sulle merci importate e utilizzate per la costruzione della nave ha l’onere di provare sia che i prodotti provengano da Paesi in cui permane l’obbligo di pagamento del dazio, sia di dimostrare di avere effettivamente pagato il dovuto.  Alla luce di tale principio esplicitato, tra l’altro, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21547 del 12/10/2009, la Suprema Corte ha ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso in appello della società contribuente e confermato quanto già statuito dal giudice di appello. Nel caso in esame, infatti, la CTR del Friuli ha esattamente applicato tale principio rigettando la domanda di rimborso dei dazi doganali da parte della società sull’assunto che quest’ultima non avesse dato la prova di quali fossero precisamente i dazi corrisposti sui prodotti importati e impiegati nella costruzione della nave successivamente esportata in un paese terzo.

Testo integrale della sentenza