Sentenza del 04/05/2021 n. 1407/1 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Onere della prova in materia di “esterovestizione”

È onere della società dimostrare che la sede all’estero corrisponde alla sede dell’effettivo svolgimento dell’attività sociale, qualora l’Amministrazione ne abbia provato in giudizio l’ “esterovestizione”. Lo dice la Commissione Tributaria della Regione Calabria, che ha accolto le istanze della Amministrazione Finanziaria, confermando sul punto la sentenza dei giudici di primo grado. In particolare, la CTR ha sottolineato che, in ragione del disposto di cui all’art. 73, comma 5-bis, del T.U.I.R., è la persona giuridica sospettata di artificiosa “esterovestizione” - e non l’Amministrazione finanziaria - ad essere gravata dall’onere di provare l’effettività dello svolgimento nello Stato estero delle attività fatte oggetto di tassazione e, comunque, di non aver stabilito all’estero la sede solo per evitare l’imposizione tributaria italiana. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha dimostrato in giudizio l’esistenza di una stabile organizzazione materiale e personale in Italia, operativa ed impegnata ad estrinsecare la direzione e ad assumere decisioni, strategie, autorizzazioni di investimento e di spese ad iniziativa dei suoi amministratori, tutti residenti ed operanti Italia; di contro, la società, con sede legale in Irlanda, non aveva dimostrato la presenza di direttive, deliberazioni o decisioni provenienti dall’Irlanda.

Testo integrale della sentenza