Sentenza del 13/01/2020 n. 11/3 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Onere della prova e società di comodo

E’ onere del contribuente provare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto (cfr. Cass. 21358/15). Pertanto i giudici dell’appello hanno confermato la sentenza di primo grado riconoscendo validità all’operato dell’ufficio che, applicando i parametri di cui all’articolo 30 della legge 724/1994 in materia di società di comodo, ha determinato il reddito di una società agrituristica con l’applicazione del metodo induttivo puro (correlazione tra il valore dei beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi o proventi). Nel caso in esame i Giudici, ritenendo insufficienti le prove fornite dal contribuente ai fini dell’inapplicabilità della normativa in materia di società di comodo, hanno ritenuto legittimo l’operato dell’ufficio, per  mancato assolvimento dell’onere probatorio in grado di superare la presunzione legale.

Testo integrale della sentenza