Sentenza del 03/02/2020 n. 18/1 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Omesso pagamento del debito d’imposta e avvio di procedure concorsuali

Il pagamento del debito d’imposta è dovuto qualora il presupposto impositivo si sia realizzato precedentemente all’avvio del concordato preventivo. Nel caso di specie, l’omesso pagamento a scadenza delle accise sul gas naturale legittima, dunque, l’avvio dell’accertamento e l’irrogazione delle relative sanzioni (Cass. n. 23322/18). Inoltre, come precisato dalla CTR, l’atto sanzionatorio resta legittimo ‒ ancorché notificato in pendenza di concordato preventivo ‒ rilevando unicamente il momento in cui si è verificata la violazione della normativa tributaria. 

Testo integrale della sentenza