Sentenza del 14/02/2018 n. 29 - Corte Costituzionale

Ok della Consulta alla rottamazione dei ruoli per i tributi regionali

La finalità principale della definizione agevolata dei ruoli è quella di evitare che l’ente subentrante ad Equitalia debba avviare la propria attività già con un pesante arretrato che ne condizioni il funzionamento. La Consulta, partendo da tale argomentazione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Regione Toscana in relazione all’art. 6, commi 1 e 10, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 in contrasto con l’art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione in quanto, trattandosi di una riforma di sistema, ricorrono le condizioni che legittimano l’esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato. Non fondata è risultata, altresì, l’eccezione secondo la quale le disposizioni impugnate violerebbero anche l’art. 119, primo e secondo comma, della Costituzione poiché, secondo i Giudici, l’asserita perdita di gettito per le casse regionali derivante dalla norma non è provata in nessun modo. La Corte, infine, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del d. l. n. 193 del 2016 nella parte in cui consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni che utilizzano per la riscossione coattiva l’ingiunzione fiscale di non aderire alla definizione agevolata, in quanto il diverso trattamento tra i due metodi di riscossione non comporta violazione né dell’art. 117, terzo e quarto comma, né dell’art. 119, primo e secondo comma e neppure dell’art. 3 della Costituzione.

Testo integrale della sentenza