Sentenza del 05/04/2018 n. 72 - Corte Costituzionale

Ok della Consulta al nuovo regime di tassazione degli immobili storici

E’ costituzionalmente legittimo il nuovo regime fiscale per gli immobili di interesse storico o artistico dettato dalla riforma introdotta con l’art. 4, commi 5-quater e 5-sexies, lettera a), del Decreto Legge 2 marzo 2012, n° 16, convertito con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n° 44. Ai fini del calcolo del reddito imponibile degli immobili di interesse storico o artistico il nuovo regime stabilisce che il canone di locazione da prendere in considerazione subisce una riduzione forfettaria del 35% a fronte di quella ordinaria del 5%, mentre l’abrogata normativa determinava il reddito imponibile mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Ad avviso del rimettente la sostituzione del precedente regime speciale con uno meramente agevolato avrebbe eliminato la distinzione tra immobili di interesse storico o artistico e quelli che non lo sono, violando l’art. 9, secondo comma, della Costituzione. A parere della Corte Costituzionale né tale censura né le ulteriori censure sollevate rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione risultano fondate in quanto alla permanenza della diversità di trattamento legale, correlata al pregio storico o artistico del bene, continua a corrispondere un regime tributario significativamente diverso rispetto a quello dettato per gli altri immobili che non appartengono a detta categoria. Il giudice delle leggi sottolinea, infine, come l’introduzione del regime tributario in questione rientri pienamente nel potere discrezionale del legislatore di decidere in ordine sia all’an che al quantum e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di agevolazioni e benefici fiscali.

Testo integrale della sentenza