Ordinanza del 28/11/2017 n. 28377/2 - Corte di cassazione

Obbligo di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione

L’obbligo di specificità dei motivi del ricorso rappresenta onere indefettibile di ammissibilità dello stesso. Tale obbligo grava in toto sul ricorrente non potendo la Corte prestare il proprio sforzo esegetico ed interpretativo poiché si porrebbe in aperta violazione dei principi costituzionali di terzietà del giudice. I giudici di Cassazione hanno enunciato tale principio dopo aver citato due precedenti importanti pronunce. La prima è la n. 19443 del 23 settembre 2011, secondo la quale è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, e la seconda è la sentenza SS. UU. N. 23019 del 31 ottobre 2007 secondo cui dal testo del ricorso si devono evincere con chiarezza le questioni sottoposte al giudice di legittimità. Nel caso in esame le censure prospettate dal ricorrente risultano del tutto promiscue configurando “un contenitore indistinto che non consente di enucleare con esattezza un punto essenziale e decisivo di censura”.

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