Sentenza del 12/09/2017 n. 21136/6 - Corte di cassazione

Obbligo di sintesi per i ricorsi in Cassazione

Nel ricorso per cassazione l’esposizione dei fatti di causa realizzata tramite la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, che prescrive “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”. La Suprema Corte, oltre a riportare tale principio espresso nella propria sentenza delle Sezioni Unite n. 16628/2009, ha anche ripercorso le successive tappe con cui ha ribadito a più riprese il carattere del tutto superfluo della riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali nel ricorso per Cassazione (Cass. ord. n. 19255/2010; SS.UU. Cass. n. 5698/2012). Nel caso di specie gli ermellini hanno censurato la totale assenza del momento di  sintesi idoneo ad illustrare la ricostruzione della vicenda processuale sottolineando come l’esposizione dei fatti di causa fosse articolata in 26 pagine assemblate tramite fotocopia integrale di atti processuali.

Testo integrale della sentenza