Ordinanza del 11/09/2017 n. 21071/6 - Corte di cassazione

Obbligo di contraddittorio per i soli tributi “armonizzati”

L’amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente sottoposto a verifiche fiscali esclusivamente per i tributi “armonizzati” e sempre che questi non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa. La Suprema Corte, nel ribadire il proprio principio enunciato nella sentenza SS. UU. n. 24823 del 09/12/2015, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva impugnato la sentenza favorevole al contribuente della CTR di Napoli. Quest’ultima, richiamando la violazione dell’art. 12, L. 212/2000, si era, infatti, espressa per la nullità degli avvisi di accertamento sia per i tributi non armonizzati (IRPEF,IRAP) che per quelli armonizzati (IVA).

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