Sentenza del 16/06/2017 n. 1932/14 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Obbligo di contraddittorio anche per le verifiche “a tavolino”

Il principio del contraddittorio deve trovare applicazione sempre, anche nei casi in cui la legge lo esclude; spetta al giudice, in ultima istanza, disapplicare la legge in quanto contrastante con il diritto comunitario (art. 41della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; art. 6, comma 1, del trattato UE; sentenze del 3 luglio 2014 nn. 129 e 130/13 della Corte di Giustizia Europea). La CTR emiliana, in base a tale principio, ha riformato la sentenza dei primi giudici che non avevano tenuto conto della mancata instaurazione del contraddittorio antecedente all’emissione degli avvisi di accertamento. Secondo i giudici emiliani l’attivazione del contraddittorio, come affermato anche dalla Consulta (sentenza 132/2015), costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento che rende tale forma di tutela obbligatoria anche in riferimento alle verifiche svolte a “tavolino” dai vari uffici, non risultando sufficiente, come nel caso di specie, il semplice invio di questionari e/o verbali di constatazione.

Testo integrale della sentenza