Sentenza del 16/01/2017 n. 20/1 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati

E' illegittimo il recupero dell'IVA non preceduto dal contraddittorio. La normativa comunitaria, infatti, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, impone l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati ed in particolare per l'IVA. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria regionale di Roma, accogliendo parzialmente l'appello della società contribuente, afferma che, data l'incertezza della posizione tributaria della società, l'Ufficio avrebbe dovuto attivare un contraddittorio col contribuente e non limitarsi alla mera richiesta di documentazione.

Testo integrale della sentenza