Sentenza del 04/02/2016 n. 182/1 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Nullità della notifica a mano se manca la dimostrazione dell’impossibilità di eseguirla presso il domicilio fiscale del destinatario.

I giudici liguri, contrariamente a quanto deciso dai giudici di primo grado, hanno accolto l'appello di una società contribuente sotto il profilo della insanabile nullità della notifica dell'atto impugnato.

La Commissione, dopo aver rilevato che la notifica dell'atto impugnato è avvenuta in luogo diverso da quello indicato dalla legge, si sofferma sulle osservazioni poste dall'Ufficio che richiama l'art. 60 del DPR 600/73 in base al quale la notificazione deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del destinatario, salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie (come avvenuto nel caso in questione).

Tale norma, a parere del collegio, si scontra con l'art. 138 del CPC secondo il quale la notificazione dell'atto deve essere effettuata tramite consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione, oppure, se ciò non fosse possibile, nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Nel caso di specie, non risultando nella relata di notifica che il messo si sia recato presso l'indirizzo della sede sociale e abitazione dell'amministratore e non facendosi accenno alcuno all'impossibilità della notifica, la consegna a mani del legale rappresentante è da ritenersi nulla.