Sentenza del 09/02/2015 n. 337/8 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Nullità dell’avviso di accertamento emesso ante tempus anche in assenza di p.v.c.

Secondo i giudici emiliani nel momento in cui l'Agenzia delle entrate attiva controlli a vario titolo (accertamenti bancari, richieste di documentazione contabile, invio di questionari, ecc) nei confronti di una società non vi è ragione per cui, mancando l'accesso fisico ai locali dell'impresa, non debba essere emesso il p.v. di constatazione.
I predetti giudici ritengono infatti che l'ambito di applicazione della norma dell'art. 12 c. 7 della legge 212/2000, secondo la quale il contribuente può comunicare entro 60 giorni dal rilascio del p.v. le proprie osservazioni e richieste all'ufficio impositore, non può essere circoscritto, specie nei tempi odierni in cui la maggior parte dei controlli avviene per via telematica, ai soli casi di "attività materiale" di verifica presso gli uffici, ma vada invece esteso anche a tutti i casi in cui i controlli avvengono "a tavolino".
Sul punto i giudici citano anche due recenti pronunce della Suprema Corte (18184/2013 e 20770/2013), le quali, nel ribadire l'impossibilità di emanare atti impositivi prima del decorso di 60 gg dal p. v. di constatazione, estendono tale termine a qualsiasi attività di indagine, di verifica o di controllo, indipendentemente dalla denominazione terminologica o tecnica adoperata.

Testo integrale della sentenza