Sentenza del 08/02/2017 n. 460/10 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Nulla la cartella notificata esclusivamente alla società in liquidazione coatta amministrativa

I giudici palermitani, allineandosi a quanto già stabilito in primo grado, confermano la nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata dal riscossore direttamente alla procedura concorsuale e non alla società. Sul punto la Suprema Corte afferma, in primo luogo, che l'assoggettamento di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta la temporanea improponibilità delle domande individuali da parte dei creditori nei confronti della stessa (Cass. n. 3520/2003) e, in secondo luogo, che per la riscossione del credito è necessario che il riscossore partecipi alla procedura concorsuale presentando un'istanza di insinuazione al passivo per l'importo iscritto a ruolo senza la necessità di notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale (Cass. nn. 25863/2014, 6520/2013, 6126/2013, 120/2011).

Testo integrale della sentenza