Sentenza del 29/03/2018 n. 306/4 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Notifiche via pec: nessuna nullità quando l’atto raggiunge il proprio scopo

L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha prodotto il risultato della conoscenza dello stesso determinando così il raggiungimento dello scopo legale. La CTR dell’abruzzo, pur riconoscendo l’esistenza di pronunce in direzione opposta, ha abbracciato la tesi della Suprema Corte secondo cui è valido il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 comma 3 c.p.c. anche in caso di notifiche telematiche (Cass. ss.uu. 18 aprile 2016, n. 7665). Nel caso in esame la CTP aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso poiché notificato via pec in data 26-7-2016, quindi prima del 15-10-2016, data di entrata in vigore del Decreto del direttore Generale delle Finanze del 30-6-2016 con cui le regole tecniche per le notifiche telematiche erano estese anche all’Abruzzo.

Testo integrale della sentenza