Sentenza del 13/02/2018 n. 881/2 - Comm. Trib. Prov. di Siracusa

Notifiche via PEC: la copia informatica non equivale al documento originale

L’agente della riscossione può eseguire la notifica della cartella via PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge, a condizione che l’invio abbia ad oggetto solo ed esclusivamente il documento informatico e non già una copia informatica. L’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n° 602/73 non riconosce, infatti, l’equipollenza tra copia informatica e documento informatico originale, prevedendo quest’ultimo una firma digitale che lo rende immodificabile (art. 20 D.Lgs. n° 82/2005). I giudici siracusani si soffermano infine sul problema dell’estensione del file ribadendo come la giurisprudenza sul punto sia unanime nel ritenere, da un lato, il formato pdf non in grado di garantire l’autenticità dell’allegato, dall’altro, che l’unico formato che garantisca l’integrità, l’immodificabilità e l’identificabilità dell’autore sia il formato .p7m.

Testo integrale della sentenza