Ordinanza del 30/01/2020 n. 2087/SS.UU. - Corte di cassazione

Notifiche ricorsi in Cassazione da rinnovare presso l’Avvocatura generale dello Stato

E’ invalida la notifica del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa eseguita al suo successore ex lege, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Spiegano i giudici che in tema di giudizio di legittimità “l’ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell’agente della riscossione (….) non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l’automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, il D. L. n. 193 del 2016”. Il ragionamento dei giudici riconduce tale invalidità a mera nullità, suscettibile di sanatoria sia per spontanea costituzione dell’Agenzia stessa che in seguito a rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo dell’impugnazione presso l’Avvocatura generale in Roma.

Testo integrale dell'ordinanza