Ordinanza del 03/12/2019 n. 31479/5 - Corte di cassazione

Notifiche atti tributari solo presso il domicilio eletto

Ai fini della notifica degli atti tributari l’indirizzo indicato da Poste Italiane e individuato per il servizio “seguimi” non può essere equiparato al domicilio eletto dal contribuente. Quest’ultimo, regolato dall’art. 60 del D. P. R. n. 600 del 1973, è l’unico ad integrare i requisiti formali necessari a raggiungere l’obiettivo della notificazione. Spiegano i giudici che, invece, il servizio “seguimi” non ha alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni. Infatti l’indicazione di un nuovo indirizzo al quale recapitare la corrispondenza non può in alcun modo assurgere ad elezione di domicilio ai sensi della lettera d) dell’art. 60 del citato decreto, in assenza dei requisiti formali prescritti dalla norma.

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