Sentenza del 15/10/2018 n. 21/2 - Commissione Tibutaria Regionale di Aosta

Notificazione all’estero dell’avviso di accertamento

E’ illegittima la notifica diretta al contribuente residente all’estero ed iscritto all’AIRE, effettuata a mezzo del Servizio postale dello Stato estero di residenza, qualora le indicazioni desumibili dalle relate di tale Servizio postale non consentano di trarre le informazioni relative ai motivi per cui non è stato possibile effettuare la consegna né vi siano riferimenti ad eventuali avvisi di giacenza previsti dalla Legge 890/1982. La CTR di Aosta ha così argomentato sull’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP che aveva dichiarato la nullità della notificazione di un avviso di accertamento prodromico rispetto ad un avviso di iscrizione ipotecaria. I giudici aostani, a supporto della propria tesi, hanno citato la recente giurisprudenza della Suprema Corte (ord. n. 6242 del 10/03/2017) secondo la quale si deve ritenere eseguita la notificazione decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza.

Testo integrale della sentenza