Ordinanza del 16/02/2018 n. 3805 - Corte di cassazione

Notifica via PEC valida anche se la relata è priva di firma digitale.

In tema di notificazione del ricorso per Cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la carenza di sottoscrizione digitale del ricorso e la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non sono causa d’inesistenza dell’atto. La Suprema Corte si è così espressa in merito all’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dal controricorrente per carenza della prescritta sottoscrizione digitale del ricorso e della relata di notifica. A supporto della propria tesi, i giudici citano il principio delle SS.UU. (sent. n. 7665/2016), sancito in via generale dall’articolo 156 c.p.c.,  secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Testo integrale dell'ordinanza