Sentenza del 19/07/2019 n. 19517/3 - Corte di cassazione

Notifica telematica di copia per immagine di atto analogico

Si applica il termine breve di impugnazione alla sentenza notificata con modalità telematiche attraverso la notifica di copia per immagine dell’atto analogico, se l’avvocato inserisce la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notifica (art. 3 bis, comma 5, della Legge 21 gennaio 1994, n. 53). La Suprema Corte, in base a tale principio espresso in una sentenza resa in sede civile, ha dunque ritenuto tardivo l’appello notificato e dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata oltre il termine breve. I giudici spiegano che quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato ne estrae copia informatica formata su supporto analogico e provvede ad attestare la conformità con le modalità previste dall’art. 16 undecies del D. L. n. 179/2012. La stessa norma prevede, inoltre, che se la copia è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notifica.

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