Ordinanza del 19/06/2018 n. 16106/6 - Corte di cassazione

Non utilizzabilità in contenzioso della documentazione richiesta e non prodotta in sede amministrativa

La mancata risposta al questionario di cui all’art. 32 D.P.R. 600/1973 comporta la non utilizzabilità della documentazione richiesta nella successiva eventuale fase processuale. Secondo i giudici di Cassazione l’invito previsto dal quarto e quinto comma del su citato articolo a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra contribuente e amministrazione al fine di evitare l’instaurazione del contenzioso. Alla luce di questo principio (Cass. n. 5734/2016) l’inottemperanza a tale invito automaticamente preclude l’uso di quanto richiesto in sede preprocessuale amministrativa. Nel caso in esame, invece, la CTR del Lazio aveva erroneamente ammesso le allegazioni documentali della società contribuente non prodotte in fase di questionario.

Testo integrale dell'ordinanza