Sentenza del 27/09/2019 n. 5526/15 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Non sanzionabilità delle violazioni meramente formali

La violazione per tardiva comunicazione della variazione IVA è formale e non punibile qualora non arrechi pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo (Cass. 5897/2013). In base a tale insegnamento della Suprema Corte la CTR siciliana ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ricordando come il principio eurounitario di proporzionalità abbia assunto pieno valore in ambito sanzionatorio e trovi piena esplicazione nell’art. 10 dello Statuto del contribuente laddove sancisce la regola di non punibilità delle violazioni meramente formali. Nel caso di specie i giudici hanno, dunque, ritenuto che i 10 giorni di ritardo nella comunicazione dei dati non possano aver determinato un pregiudizio all’azione di accertamento.

Testo integrale della sentenza