Sentenza del 26/01/2018 n. 182/6 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Non ripetibilità delle somme versate a titolo di sanzioni per ravvedimento operoso

Non sono ripetibili le somme versate a titolo di sanzioni in virtù della definizione agevolata, salvo il caso di errori formali essenziali e riconoscibili. In base a tale principio enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 6108 del 30/03/2016 i giudici della CTR Toscana hanno ritenuto, in linea con i primi giudici, infondata la richiesta di restituzione delle sanzioni versate a titolo di ravvedimento operoso. Tale istituto, infatti, implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della sanzione, rappresenta una scelta del contribuente per il pagamento della suddetta sanzione in misura ridotta, per cui non può essere invocato per ottenere il rimborso di quanto corrisposto. Nel caso di specie, la società controllante e le controllate, che avevano esercitato congiuntamente l’opzione per la tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e segg. del DPR 917/86, alla scadenza del termine per il rinnovo, avevano inviato con ritardo (per un errore nella trasmissione telematica) la comunicazione prevista dall’art. 119, comma 1 lett. d) TUIR, presentando poi istanza per ottenere il rimborso delle maggiori imposte e sanzioni versate mediante ravvedimento operoso.

Testo integrale della sentenza