Sentenza del 11/07/2019 n. 4239/9 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Non può essere richiesta al contribuente la prova dei fatti già documentalmente noti al Comune

L’amministrazione finanziaria non può richiedere documenti e informazioni al contribuente che siano già in proprio possesso o in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso. Questa è la conclusione a cui sono giunti i giudici della CTR del Lazio, secondo i quali, alla luce del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra fisco e contribuente, a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti all’ente impositore (Cass. ord. n. 12304/2017). Nel caso di specie le risultanze anagrafiche sono pienamente sufficienti a legittimare l’esenzione dall’ICI per gli immobili in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado senza che sia necessaria la comunicazione prevista dal regolamento comunale.

Testo integrale della sentenza