Sentenza del 15/03/2017 n. 6673/5 - Corte di cassazione

Non paga l’IRAP il professionista che continua a collaborare con lo studio dove ha svolto il tirocinio

L'avvocato che continua a svolgere l'attività professionale nello studio dove ha svolto il tirocinio, anche per il primo anno successivo al superamento dell'esame di stato, non è tenuto al pagamento dell'IRAP.  Lo dicono i giudici della Suprema Corte, ribadendo il proprio consolidato orientamento secondo il quale: "non è soggetto ad IRAP il professionista che svolga l'attività all'interno di una struttura altrui, in tal caso difettando l'autonomia organizzativa, che è presupposto dell'Imposta" (Cass. n. 21150/2014). Nel caso di specie la CTR toscana aveva invece ritenuto che "la possibilità di avvalersi di una struttura organizzata ancorchè non propria" consentisse di ravvisare il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione  di cui all'art. 2 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Testo integrale della sentenza