Sentenza del 18/09/2018 n. 1412/3 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Non è soggetta a tassazione la dismissione del patrimonio artistico del collezionista

Nel campo della compravendita di opere d’arte, la dedizione nel tempo alla creazione e al mantenimento della propria collezione e l’esperienza via via accumulata in materia artistica “non integrano la ripetizione di atti di commercio” tipica dell’attività imprenditoriale. La CTR piemontese, seguendo tale ragionamento, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate che aveva invece ricondotto gli introiti percepiti dal collezionista a proventi derivanti dallo svolgimento di un’attività economica organizzata, e dunque soggetti a tassazione ex art. 55 del TUIR e art. 4 D.P.R. 633/72.
Nel caso in esame i giudici hanno, invece, ravvisato la mera dismissione di un patrimonio artistico di proprietà del collezionista avvenuta, tra l’altro, in modo massiccio molto tempo dopo le relative acquisizioni.

Testo integrale della sentenza