Sentenza del 05/12/2017 n. 5082/1 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Non è inesistente la notifica via pec effettuata prima dell’avvio del PTT

La notifica via pec effettuata prima della data di avvio del PTT non può essere considerata inesistente. La decisione della CTR di Milano si fonda sul principio della Suprema Corte in base al quale la notifica di un atto è inesistente “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricedendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. SS.UU. n. 14917 del 20/07/2016). A supporto della propria tesi i giudici lombardi citano anche il principio della Corte di Cassazione enunciato nella sentenza n. 13857 del 2014 secondo cui “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Nel caso di specie la nullità della notifica, dovuta alla non ancora avvenuta entrata in vigore del PTT in Lombardia, è stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte avvenuta in seguito al raggiungimento dello scopo della notifica effettuata tramite pec.

Testo integrale della sentenza