Sentenza del 05/02/2018 n. 28/3 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Non basta l’iscrizione all’AIRE per non essere considerato fiscalmente residente in Italia.

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e la conseguente iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi essere dimostrati con ogni mezzo di prova. In base a tale principio, a più riprese ribadito anche dalla Suprema Corte (sentt. nn. 14434/2010, 24246/20117, 29455/2008), i giudici della CTR triestina hanno affermato che l’iscrizione all’AIRE costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per  essere considerato fiscalmente non residente in Italia. Nel caso in esame i giudici hanno ritenuto che la presenza di familiari in Italia, la disponibilità di un’abitazione, la frequenza di scuole italiane da parte dei figli, i legami amministrativi con le autorità pubbliche e sociali siano tutti elementi idonei a provare che il “centro” degli interessi familiari e sociali del contribuente fosse l’Italia.

Testo integrale della sentenza