Sentenza del 06/04/2017 n. 574/4 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Non basta l’iscrizione all’AIRE per escludere la residenza fiscale in Italia

Nonostante l'articolo 2, comma 2 del Tuir consideri residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o abbiano nel territorio statale il domicilio o la residenza, l'iscrizione all'AIRE non è elemento probatorio tale da escludere la residenza fiscale in Italia. In tal senso si sono espressi i giudici della CTR piemontese, i quali, in linea con le più recenti pronunce in merito della Suprema Corte, hanno osservato come la giurisprudenza abbia inteso dare impulso "al luogo nel quale sono prioritariamente localizzati gli interessi economici ed effettivi della persona, identificabili nella sede principale dei suoi affari e degli interessi economico-patrimoniali" quale criterio di individuazione della residenza fiscale di un individuo (Cass. nn. 12311/2016 e 9723/2015). Nel caso di specie, infatti, l'Ufficio, dopo aver provato numerose circostanze attestanti l'intenzione del contribuente di voler conservare in Italia il proprio domicilio fiscale, pur avendo formalmente attestato la propria residenza estera da oltre 20 anni, ha giustamente provveduto a riprendere a tassazione i redditi da questi percepiti.

Testo integrale della sentenza